Regolamento del Parco

Regolamento

Contestualmente all’approvazione del piano del parco (e, comunque non oltre 6 mesi da tale approvazione), l’Ente parco deve adottare il Regolamento del Parco, per disciplinare l’esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco stesso.

Ai sensi dell’art. 11 della L. 394/91 e ss. mm. ed ii., il Regolamento disciplina le attività consentite entro il territorio del Parco. In particolare, contiene eventuali prescrizioni necessarie alla corretta fruizione delle risorse del Parco e al rispetto della compatibilità ambientale; disciplina le attività e le strutture a cui è affidato l’esame delle richieste per il rilascio del nulla osta

Tutela del suolo e del territorio a scala di eco regioni (urbanistica e paesaggio)

  • tutela del suolo;
  • tutela dei corpi idrici;
  • tipologia e modalità di costruzione, manutenzione e restauro di opere e manufatti; utilizzo di modelli, tecniche costruttive e materiali tradizionali, recupero di elementi costruttivi (portali, balconi, inferriate, soglie, cornicioni, camini, ecc.) e tipologie compatibili;
  • modalità e utilizzo dei materiali nelle riqualificazioni urbane e nei nuovi insediamenti;
  • cartelli e insegne pubblicitarie, svolgimento di attività pubblicitarie.

Attività economiche, artigianali, commerciali, di servizio e agrosilvopastorali

  • attività compatibili;
  • attività agro-pastorali;
  • pianificazione, gestione e miglioramenti forestali, controllo fitopatologico;
  • attività industriali, commerciali e di servizio;
  • marchio del Parco.

Soggiorno e ecircolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto

  • mobilità e circolazione con mezzi motorizzati;
  • viabilità e parcheggi;
  • accessibilità pedonale;
  • accessibilità attraverso percorsi e strutture per disabili;

Tutela della flora, della fauna, della vegetazione e del paesaggio e delle componenti geologiche

  • raccolta della flora spontanea e di altri prodotti del sottobosco;
  • introduzione di specie vegetali;
  • tutela della fauna;
  • abbattimenti;
  • danni fauna selvatica;
  • reintroduzioni e ripopolamenti;
  • asportazione di rocce, minerali, reperti fossili e archeologici;
  • attività estrattiva e mineraria.

Norme di utilizzo e di fruizione

  • attività sportive e ricreative;
  • sorvolo di veicoli;
  • abbandono di rifiuti;
  • introduzioni di armi ed esplosivi;
  • accensioni di fuochi e abbruciamenti;
  • disturbo della quiete e dell’ambiente naturale;
  • campeggio e bivacco all’aperto;
  • attività di educazione;
  • attività di ricerca scientifica;
  • attività turistica, turismo all’aria aperta, ecoturismo

Il regolamento del parco è approvato dal Ministero dell’Ambiente, sentita la consulta tecnica e previo parere degli enti locali interessati (entro 40 giorni dalla richiesta) e comunque d’intesa con le Regioni e le Province autonome interessate.

Il Regolamento entra in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e prevale sui regolamenti comunali.

[Rif. Diritto dell'edillizia e dell'urbanistica, Guido D'Angelo]

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